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Pacchetti turistici: in Gazzetta il decreto che recepisce la normativa UE
In data 06 giugno 2018 è stato pubblicato, sulla G.U. n. 129, il Decreto legislativo n. 62 del 21 maggio 2018, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2015/2302, relativo ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.
Di seguito le principali novità:
a) Ampliamento della nozione di “pacchetto turistico”, con l’eliminazione del riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato e l’inclusione dei contratti on-line, dei pacchetti “su misura” ed dei pacchetti “dinamici”;
b) Definizione di “pacchetto turistico: consistente nella combinazione di almeno due tipologie di servizi turistici di seguito elencati:
- trasporto,
- alloggio;
- noleggio veicoli;
- altro servizio turistico ai fini del medesimo viaggio;
qualora combinati da un unico professionista, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line.
Non costituisce un pacchetto la combinazione di uno dei servizi turistici (trasporto, alloggio e noleggio) con altri servizi turistici diversi (dal trasporto, alloggio e noleggio), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della stessa, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione del primo servizio prenotato.
c) Obblighi informativi: in presenza di pacchetti turistici, l’organizzatore e il venditore forniscono prima della conclusione del contratto, ai viaggiatori, un modulo informativo standard, nonché una serie di informazioni, più ampie rispetto a quelle previste dalla disciplina precedentemente vigente, sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti, quali ad esempio:
- la lingua in cui sono prestati i servizi;
- se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone con modalità ridotta;
- se si tratta di pacchetti turistici, singoli servizi o servizi turistici collegati (se questa informazione viene omessa, scattano le tutele previste per i pacchetti turistici);
d) L’abbassamento della soglia per l’incremento del prezzo del pacchetto dal 10% all’8%. Oltre questa soglia, scatta il diritto per il passeggero a recedere senza penali.
e) La possibilità per il viaggiatore di cedere il pacchetto di viaggio ad altre persone, previo un preavviso di 7 giorni dalla data di partenza programmata e, ove previsto, dietro pagamento di costi aggiuntivi adeguatamente motivati e documentati.
f) Il diritto per il viaggiatore di recedere dal contratto, senza pagare alcuna penale, se prima dell’inizio del viaggio sopraggiungono circostanze eccezionali (ad esempio se vi sono accertati problemi di sicurezza presso il luogo di destinazione) che possano avere effetti sul pacchetto.
g) Nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il diritto per il viaggiatore di recede entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto stesso o dalla data di ricezione delle condizioni contrattuali e le informazioni preliminari (se successiva), senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Tale diritto di recesso è escluso in caso di offerte a tariffe sensibilmente ridotte rispetto a alle offerte correnti, purché l’organizzatore documenti la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
h) Rafforzamento la responsabilità dell’organizzatore per inesatta esecuzione del pacchetto: viene garantita una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto.
i) Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità (entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione immediata) viene garantita la possibilità al viaggiatore di provvedere autonomamente e chiedere il rimborso delle spese sostenute, purché necessarie, ragionevoli e documentate.
l) Ampliamento dei termini di prescrizione:
- 3 anni per il danno alla persona e per il danno da vacanza rovinata;
- 2 anni per gli altri danni.
m) Si stabilisce una disciplina specifica per la responsabilità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici, in linea con la tradizionale qualificazione del contratto come rapporto di mandato. Viene, inoltre, previsto che il venditore sia, da un lato, responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e, dall’altro, sia considerato come organizzatore (con le conseguenti responsabilità) qualora ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all’organizzatore.
n) Obbligo, in capo ad organizzatori e venditori, di stipulare polizze di la responsabilità civile e di munirsi di garanzie a favore del viaggiatore in ipotesi di insolvenza o fallimento (rimborso del prezzo e rimpatrio)
o) Viene introdotta la disciplina dei servizi turistici collegati che consistono nella combinazione di due differenti tipologie di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza che non costituiscono un “pacchetto” e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori, se un professionista agevola, alternativamente:
- al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
- l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
A siffatti servizi turistici collegati vengono estese le misure di protezione in ipotesi di insolvenza ovvero fallimento, e vengono espressamente previsti obblighi di informazione sulla circostanza che non si tratti di pacchetti turistici che, qualora violati, comportano per il professionista la sottoposizione alle previsioni in materia di pacchetti.
p) La previsione di sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, in caso di violazione delle norme da parte del professionista, dell’organizzatore o del venditore, e la a cui competenza per la relativa applicazione è stata attribuita all’Autorità garante della concorrenza e del mercato:
- sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva;
- sanzioni amministrative accessorie, quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterata, la cessazione dell’attività.
RIPORTIAMO LA NORMATIVA NELLA SUA VERSIONE INTEGRALE QUI
Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Introdotto con il D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, a norma dell’art. 7 della l. delega n. 229/2003, in attuazione di una serie di direttive dell’Unione Europea, il Codice del Consumo rappresenta un fondamentale traguardo nella tutela dei consumatori.
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970
Legge 27 dicembre 1977, N. 1084
Carta dei diritti del Passeggero
Il documento è stato redatto da ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile).